La progettazione strutturale in acciaio delle case Leaf System è eseguita ottemperando ai più alti standards e alle best practices presenti nelle normative non solo italiane, ma anche internazionali.
La lunga esperienza del sistema Leaf System e lo staff italiano di Ingegneri, sia in Italia che all’estero permette infatti di garantire e soddisfare tutte le richieste di sicurezza strutturale, anche ben oltre quelle semplicemente cogenti a livello normativo.
La struttura principale è modellata con software ad elementi finiti utilizzati anche in ambito aeronautico e meccanico, simulando mediante analisi dinamica le sollecitazioni cui il sisma sottopone la struttura.
È importante notare che, nei riguardi della resistenza sismica, la normativa italiana consente di operare secondo due approcci:
La struttura supera il sisma garantendo la sicurezza degli abitanti, rimanendo tuttavia danneggiata,
La struttura supera il sisma garantendo la sicurezza degli abitanti, non rimanendo tuttavia danneggiata.
Al termine del terremoto la struttura sarà strutturalmente integra, ancora in grado di adempiere a tutte le sue funzioni con il medesimo grado di sicurezza che aveva precedentemente al sisma.
L’approccio 2 non è solitamente seguito per la maggior parte delle abitazioni civili in cemento armato, nelle quali il terremoto viene superato al prezzo di danneggiamenti strutturali i cui ripristini al termine del sisma possono essere costosi (se non assolutamente antieconomici, al punto di rendere necessaria comunque la ricostruzione).
Le strutture Leaf System, grazie alla leggerezza e forza dell’acciaio, possono essere eventualmente fornite progettate mediante l’approccio 2, sono così in grado di mantenere la piena funzionalità anche dopo i terremoti più severi, garantendo quindi non solo il superamento dell’emergenza, ma anche il maggiore valore economico dell’abitazione rispetto alle strutture usuali.
Le strutture costruite dalla Leaf System sono progettate mediante strumenti computerizzati di disegno e progettazione CAD-CAM: la stessa geometria di progetto e calcolo è direttamente trasmessa per via informatica in officina: questo a garanzia di una totale corrispondenza dell’opera fornita al progetto, per una qualità dell’opera garantita dalla scrivania dell’architetto, fino all’ultimo bullone avvitato in cantiere.
L’Agenzia delle Entrate, in data 22/11/2021, ha aggiornato le FAQ in materia di “Bonus Edilizia” presenti sul proprio sito istituzionale integrandole con alcune risposte che interessano le novità introdotte dal c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021.
Su questo importante aspetto interviene una delle nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale, l’obbligo di apporre:
il visto di conformità
l’asseverazione di congruità delle spese;
non ricorre nel caso in cui, trattandosi dei Bonus Edilizia di seguito elencati:
recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
recupero / restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.
diversi dal SuperBonus 110%, per i quali si è scelto lo “sconto in fattura”, il contribuente, alla data del 11/11/2021, e quindi prima dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021 abbia già ricevuto la fattura e l’abbia saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico. Dunque l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il mancato invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione entro la data del 11/11/2021 non comporta l’applicazione della nuova norma, in presenza di opzione per lo “sconto in fattura”.
Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui, in data antecedente il 12/11/2021 è stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario.
A tale proposito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha già:
pubblicato la nuova modulistica;
le relative specifiche tecniche;
aggiornato il canale telematico;
e si é impegnata a rivedere, in brevissimo termine, il software di trasmissione, per adattarlo ai casi sopra descritti.
Inoltre, nelle FAQ si precisa anche che le comunicazioni delle opzioni inviate entro il 11/11/2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus 110%, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo la data del 11/11/2021, fatta salva la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di attuare la procedura di controllo preventivo e sospensione come previsto dalle nuove regole del decreto Controlli.
Contenuto delle asseverazioni e del visto di conformità.
In sintesi, il dubbio su questo aspetto riguarda il contenuto dell’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal Superbonus 110%, e cioè se tale asseverazione debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus110%, o solo la congruità delle spese.
Per l’Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi: la norma prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” (art. 121, comma 1-ter, lett. b) D.L. n. 34/2020), per cui la nuova attestazione richiesta, al netto di eventuali altri adempimenti previsti dalle norme che regolano ogni agevolazione (ad esempio, quelli per le spese sul risparmio energetico), si riferisce alla congruità delle spese e non anche ai requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione.
Inoltre in tema di asseverazioni, in una FAQ si legge che, in attesa della pubblicazione del nuovo decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. In questo modo si è superato il vincolo temporale di attesa del decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica che era vincolato alla conversione in Legge del del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021
Infine, per quanto riguarda il visto di conformità, nelle FAQ si precisa che il visto va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. A meno che la dichiarazione non necessiti di un visto “generale”, come ad esempio, nel caso di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, ed in tal caso, il visto interessa l’intera dichiarazione dei redditi e non solo la documentazione relativa al Bonus Edilizia.
Gli acquirenti delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi edilizi possono fruire del Superbonus 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022
Affinché l’acquirente, persona fisica, di un’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 (“sismabonus acquisti” nella versione Superbonus 110%), l’atto di acquisto, relativo all’edificio demolito e ricostruito per ridurne i rischi sismici, deve essere stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione, ossia entro il 30 giugno 2022. Questo il contenuto della risposta n. 80 del 3 febbraio 2021.
La richiesta di chiarimenti arriva da una società di costruzione di edifici residenziali e non residenziali che vuole eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, per poter consentire ai futuri acquirenti di fruire delle detrazioni previste dalla norma. Nello specifico, la società istante chiede se ci sia un limite – a pena di decadenza per i futuri acquirenti della unità di nuova costruzione – entro il quale perfezionare l’acquisto dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento.
L’Agenzia, per fornire una risposta esaustiva, fa partire le proprie argomentazioni proprio dalla lettura del comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, che prevede che se gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, per la riduzione del rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti delle disposizioni normative urbanistiche, con passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico, sono realizzati nei Comuni compresi nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, provvedono alla loro vendita, le detrazioni d’imposta (previste dal comma 1-quater dello stesso articolo) spettano all’acquirente dell’immobile nella misura del 75% e 85% del prezzo di acquisto risultante dal rogito notarile e comunque entro il limite massimo di spesa di 96mila euro per ogni unità immobiliare.
Di fatto, rispetto a quanto previsto dal “sismabonus”, i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi edilizi.
L’Agenzia delle entrate ricorda poi che con la circolare n. 24/2020 è stato chiarito il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, cioè, appunto, delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici, effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Al riguardo, fa presente l’Agenzia, che, per le persone fisiche, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 66, della legge di bilancio 2021, per tali interventi l’aliquota al 110% si applica «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo» (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 1 Superbonus prorogato e “ampliato””).
Infine, ricorda l’amministrazione, per usufruire del Superbonus serve il rilascio dell’asseverazione da parte dei professionisti iscritti ai relativi ordini o collegi professionali incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze, dell’efficacia degli interventi.
L’Agenzia conclude che, riguardo il caso in esame, affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile su cui sono stati effettuati i lavori sia stipulato entro la finestra temporale di vigenza dell’agevolazione, ossia entro il 30 giugno 2022 in caso di persona fisica.
Cassazione: l’installazione di due case mobili di dimensioni cospicue e del peso di circa 3,5 tonnellate ciascuna rientra nella categoria degli «interventi di nuova costruzione», in quanto non possono ritenersi né diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, né conformi alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.
E’ legittimo, il sequestro preventivo di due manufatti prefabbricati ubicati in un’area campeggio di un agriturismo e destinati al soggiorno di turisti, con riferimento al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) del dpr 380/2001, cioè esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
Il tutto è contenuto nella sentenza 32735/2020 della Corte di Cassazione, che conferma in tutto e per tutto la decisione del Tribunale ordinario il quale, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha concluso che l’installazione dei due manufatti rientra nella categoria degli «interventi di nuova costruzione», a norma dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), dpr/2001, osservando che questi non possono ritenersi né diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, né conformi alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.
Il G.i.p. aveva invece disposto il sequestro dei due manufatti esclusivamente per i reati di cui agli artt. 75 (mancanza del certificato di collaudo) e 95 dpr 380/2001, rigettando la richiesta di misura per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), ritenendo che l’installazione degli stessi costituisse attività edilizia libera.
Il ricorso si articola in un’unico motivo, nel quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 44, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. e5), dpr 380/2001, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta riconducibilità dei manufatti alla categoria degli «interventi di nuova costruzione».
Case mobili: si tratta di nuove costruzioni, niente edilizia libera. Ecco perché
La Cassazione precisa in primis che l’art. 3, comma 1 del TUE, nell’elencare gli «interventi di nuova costruzione» – la cui realizzazione, a norma dell’art. 10, lett. a), presuppone il «permesso di costruire», e, in mancanza di questo, costituisce reato a norma dell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. cit. – include tra gli stessi, alla lett. e.5), «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».
Quindi anche i «prefabbricati» e le «case mobili» sono da ritenersi «interventi di nuova costruzione», salvo che «siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», ovvero «siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».
Ma per «esigenze meramente temporanee» possono intendersi solo quelle del tutto transitorie e di breve durata. Non è il ‘nostro’ caso, visto che queste case mobili sono state installate per il secondo anno consecutivo per una durata di sei mesi, nell’ambito dell’offerta ricettiva della struttura agrituristica, e sono di dimensioni cospicue, del peso di circa 3,5 tonnellate ciascuna, decorate da vasconi di alloro, accessibili medianti brevi scalinate in legno, munite di impianti di condizionamento, collegate agli scarichi fognari ed alla rete idrica tramite gli allacci predisposti per la sosta dei campers nelle piazzole, e sprovviste di ruote.
A rinforzo, si aggiunge che i due manufatti hanno la funzione di ampliare il numero delle camere a disposizione dell’agriturismo, e, stante l’assenza di previsioni autorizzatorie nello strumento urbanistico comunale, si pongono in contrasto con quanto prevede l’art. 8 § 11 della delibera di Giunta regionale.
Decreto Semplificazioni: nessuna modifica per le opere mobili
La Cassazione osserva anche che le conclusioni esposte non sembrano influenzate dalla modifica dell’art. 6, comma 1, lett. e- bis, recata, dall’art. 10 comma 1, lett. c) DL 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), che ha ampliato il novero degli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Secondo il “nuovo” art. 6, comma 1, lett. e-bis, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione». In particolare, rispetto alla previgente disciplina, il nuovo testo dell’art. 6 comma 1 lett. e-bis, contempla anche le opere «stagionali» e prevede un maggior termine di legittima “insistenza” delle opere «contingenti e temporanee», aumentandolo ad un massimo di centottanta e non più di novanta giorni.
Ma tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee» non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio. Invero, per “contingente”, nella lingua italiana, si intende ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza». Né vi sono elementi per ritenere che il linguaggio normativo abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l’esigenza di attribuire un significato utile all’aggettivo «contingenti» rispetto all’aggettivo «temporanee» cui il primo è affiancato, indice a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della “accidentalità” dell’opera.
Allo stato, poi, non sembra doversi ritenere che le due “case mobili” in sequestro costituiscano opere stagionali. L’ordinanza impugnata, infatti, ha sottolineato che dette opere sono destinate a soddisfare un bisogno ricorrente della struttura agrituristica, che si presenta «permanere, ben oltre la stessa stagione estiva, per un periodo pari addirittura a metà del singolo anno solare».
LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE IN FORMATO PDF
Bonus Casa 2021, le novità della Legge di Bilancio: quali sono le detrazioni prorogate e le modalità di fruizione.
Legge di Bilancio 2021: i Bonus Casa prorogati
Per quanto concerne i bonus casa “ordinari”, il disegno di legge della Manovra 2021 prevede, agli articoli 12 e 13, una proroga al 31/12/2021:
delle maggiori detrazioni del 50% (in luogo del 36%) per il Bonus Ristrutturazione, la detrazione fiscale del 50% da spalmare in 10 anni o da cedere per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia in condominio o in edifici singoli, fino ad un tetto di spesa massimo di 96.000 euro. Ricordiamo che per i lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico è obbligatorio l’invio della comunicazione ENEA;
del 65% in luogo del 55% per i lavori finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus) effettuati sia su edifici singoli sia nei condomini;
della detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES) al 90% senza alcun limite di spesa, da ripartire in 10 anni, per i lavori di recupero delle facciate di edifici esistenti, anche strumentali, purché ubicati nelle zone A e B, individuate dal Decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone ad esse assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Si tratta del cosiddetto Bonus Facciate concesso in favore di persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato;
del Bonus Verde, detrazione IRPEF al 36% su un spesa massima di 5mila euro per opere di sistemazione a verde di giardini e terrazzi, coperture a verde e giardini pensili. L’agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non può essere richiesta per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi;
del Bonus Mobili e grandi elettrodomestici che prevede una detrazione del 50%, da spalmare in 10 anni, su una spesa massima di 10.000 euro.
Superbonus: cessione online al miglior offerente
Verranno inoltre prorogate le possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura, in alternativa alla strada della fruizione in dichiarazione dei redditi.Ricordiamo però che non tutti i Bonus Casa sono stati inclusi in queste opzioni dal Decreto Rilancio: per il Bonus Verde e il Bonus Mobili l’unica via da percorrere è la detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.
Accedono all’agevolazione anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative che rientrano nella sfera privata. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24 – pdf. Dal 15 ottobre 2020, inoltre, è possibile comunicare l’opzione per cedere un credito di imposta pari alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Nei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le regole, il nuovo modello e le specifiche tecniche per esercitare l’opzione
Il Bonus domotica è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2020. Esso permette una detrazione del 65% delle spese relative agli accessori smart per la domotizzazione della propria casa. Vediamo quali sono le spese ammesse in detrazione.
Nell’ambito delle misure di efficientamento energetico, rientra anche il cosiddetto Bonus Domotica.
La misura è stata prorogata anche per il 2020 e, sostanzialmente, prevede un incentivo fiscale del 65% delle spese ritenute ammissibili.
Occorre ricordare che non sono ammesse, tutte le spese per questi accessori, le stesse devono rientrare all’interno di impianti che possano rendere un beneficio energetico. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus domotica 2020 Chi sono i beneficiari del bonus domotica? Spese ammissibili Rendicontazione Bonus domotica 2020 I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, possono detrarre parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES).
La detrazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti proprietari o titolari di un altro diritto reale sull’immobile, oggetto di intervento. La detrazione al 65% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Nell’ambito delle misure di efficientamento energetico, rientra anche il cosiddetto Bonus Domotica.
La misura è stata prorogata anche per il 2020 e, sostanzialmente, prevede un incentivo fiscale del 65% delle spese ammissibili.
Questa misura fiscale è stata proroga anche per il 2020 e permette, sostanzialmente, l’agevolazione per l’acquisto dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e di produzione di acqua calda a scopo igienico, sanitario.
Sono ammissibili tutte le spese per quegli strumenti in grado di programmare, o comunque di gestire, anche da remoto, l’accensione o lo spegnimento di quest’impianti, in modo da rendere un maggior efficientamento energetico dell’immobile.
Chi sono i beneficiari del bonus domotica? Possono beneficiare del Bonus domotica:
Associazioni tra professionisti; Condomini in ambito di interventi su parti comuni condominiali; Contribuenti con redditi di impresa; Enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciali; Proprietari di immobile; Titolari Partita IVA. Il richiedente dovrà farsi rilasciare dall’impresa installatrice la documentazione che attesti l’intervento sostenuto.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico postale o bancario. Nella causale, si dovrà specificare il numero e la data della fattura, i nominativi del destinatario e del beneficiario della detrazione e gli estremi fiscali.
Spese ammissibili Sono ammesse al bonus domotica 2020 le spese per l’acquisto di dispositivi in grado di controllare da remoto impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e di produzione di acqua calda per uso igienico.
Sono ammissibili tutte quelle spese sostenute per gli strumenti in grado di accendere e spegnere gli impianti, anche fuori casa grazie ad uno smartphone, in chiave di risparmio energetico.
Il Bonus per la domotica consiste in un incentivo fiscale per chi ha sostenuto l’acquisto di apparecchiature che consentono il controllo da remoto di impianti elettrici e di riscaldamento.
Il controllo da remoto, ovviamente, avviene attraverso sistemi multimediali. In particolare, le spese devono essere relative ad impianti di building automation.
Le apparecchiature devono consentire il controllo a distanza di impianti di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda, attraverso computer, tablet o smartphone.
Le spese detraibili riguardano sia l’acquisto, sia l’installazione di questi dispositivi.
Per poter usufruire delle detrazioni IRPEF, che in fase di dichiarazione dei redditi possono arrivare fino al 65%, sarà necessario presentare una domanda sul sito Enea e riportare le spese nella successiva dichiarazione dei redditi.
Rendicontazione
Per la rendicontazione delle spese ammissibili in funzione della detrazione del 65% IRPEF nell’arco dei successivi 10 anni, è obbligatoria la comunicazione all’Enea come per gli altri bonus.
Una volta effettuati i lavori e saldate le fatture, con modalità tracciabili, è necessario compilare e spedire i moduli già preposti dall’Ente (Ente Nazionale Efficienza Energetica).
Quali sono i codici Ateco che possono lavorare dal 4 maggio: l’elenco in pdf e Word della riapertura stabilito dal dpcm per la fase 2.
Manifattura, costruzioni, tessile, automotive. Si torna al lavoro. Il 4 maggio è il giorno della riapertura, dell’inizio della cosiddetta fase 2: ecco l’elenco dei codici Ateco delle imprese che possono riaprire e riprendere a lavorare, disponibile anche in formato pdf e Word.
Verso la fase 2: codici Ateco e tappe della riapertura
Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il calendario delle riaperture per la fase durante la conferenza stampa di ieri sera. Una road map prevista nel decreto, il Dpcm 26 aprile, che regola anche gli altri aspetti della fase 2: spostamenti, visite ai parenti, attività sportiva, autocertificazione.
Sarà di fatto una riapertura in tre tappe. Il 4 maggio tocca a buona parte delle fabbriche, l’edilizia e il commercio all’ingrosso legato ai settori che tornano al lavoro. Bar e ristoranti potranno inoltre ripartire con il solo servizio da asporto.
Il 18 maggio tocca ai negozi e a tutto il commercio al dettaglio. Oltre a questi, riaprono musei, mostre d’arte e biblioteche. Infine il 1° giugno toccherà a tutti gli altri: bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, centri massaggi e simili.
Le attività che possono riaprire il 4 maggio: elenco dei codici Ateco Codici Ateco delle imprese per la riapertura del 4 maggio 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 03 Pesca e acquacoltura 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 07 Estrazione di minerali metalliferi 08 Estrazione di altri minerali da cave e miniere 09 Attività dei servizi di supporto all’estrazione 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 12 Industria del tabacco 13 Industrie tessili 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 24 Metallurgia 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 31 Fabbricazione di mobili 32 Altre industrie manifatturiere 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 41 Costruzione di edifici 42 Ingegneria civile 43 Lavori di costruzione specializzati 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55 1 alberghi e strutture simili 58 Attività editoriali 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore 60 Attività di programmazione e trasmissione 61 Telecomunicazioni 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 68 Attività immobiliari 69 Attività legali e contabilità 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 73 Pubblicità e ricerche di mercato 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 80 Servizi di vigilanza e investigazione 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni associative 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Fase 2, i codici Ateco che possono riaprire il 4 maggio: elenco pdf e Word Il decreto del presidente del consiglio del 26 aprile contiene anche l’elenco completo dei codici Ateco delle imprese che possono tornare a lavorare fin dall’inizio della fase 2.
L’elenco dei codici Ateco per le riaperture del 4 maggio è disponibile qui in formato pdf L’elenco dei codici Ateco per le riaperture del 4 maggio è disponibile qui in formato Word Quali negozi riaprono il 18 maggio
Il 18 maggio toccherà poi al commercio al dettaglio: tutti i negozi e i supermercati. Con un protocollo di sicurezza molto rigido che prevede accessi contingentati, sanificazioni quotidiane, distanziamento e altre misure per evitare di favorire il contagio.
In particolare, i negozi che potranno riaprire il 18 maggio sono quelli individuati all’allegato 1 del Decreto 26 aprile. Riportiamo di seguito l’elenco completo.
Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Le saldature strutture in acciaio, meglio definite unioni saldate, consentono di collegare elementi metallici in modo permanente, realizzando la continuità del materiale mediante fusione.
La saldatura rappresenta un metodo di collegamento rigido che si basa sul riscaldamento degli elementi da unire (pezzi base) fino ad ottenerne il rammollimento o la fusione, in modo da collegarli con o senza materiale d’apporto. Il materiale d’apporto è un materiale che fonde e dopo la solidificazione forma il cordone di saldatura.
La principale differenza tra le unioni saldate e quelle bullonate è rappresentata proprio dalla monoliticità e dalla maggiore rigidezza delle saldature che, difatti, consentono di realizzare una continuità del materiale.
Per garantire che le unioni saldate funzionino a dovere è necessario adottare particolari precauzioni progettuali e costruttive; inoltre risulta necessario ricorrere sempre a personale qualificato e specializzato, al fine di evitare il rischio di riduzioni di resistenza o rotture fragili legate al procedimento di saldatura.
Gli acciai da costruzione sono prodotti in modo da garantire la saldabilità, ovvero devono poter essere sottoposti alla saldatura con le normali tecniche da cantiere senza necessitare di particolari trattamenti termici. I riferimenti normativi nazionali sono riportati nelle NTC 2018 al paragrafo 11.3.4.5. In ogni caso sia per la saldatura in cantiere che nella saldatura in officina è necessario seguire quanto previsto dalla EN 1090-2 (paragrafo 7). Nel caso di prefabbricazione in officina tutto il processo di fabbricazione, quindi compresa la saldatura, deve essere qualificato e certificato secondo la norma armonizzata UNI EN 1090-1.
Cioè in quest’ultimo caso i componenti strutturali, prima dell’immissione sul mercato, devono essere marcati CE. I processi di saldatura possono essere divisi tra:
saldatura senza materiale di apporto, nella quale a fondere è solo il materiale base;
saldatura con materiale d’apporto, nella quale a fondere è una miscela di materiale d’apporto e materiale base fusi insieme. Nelle costruzioni in acciaio nella quasi totalità dei casi è presente la seconda.
È obbligatorio che le operazioni di saldatura vengano eseguite da personale qualificato e nel rispetto delle prescrizioni normative; difatti si deve evitare che le alterazioni termiche provocate dal processo di saldatura causino una riduzione di resistenza meccanica o l’infragilimento del materiale.
I principali processi di saldatura, così come riportati nell’Eurocodice 3, sono rappresentati da saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco sommerso, saldatura ad arco con filo animato, saldatura con protezione di gas ed elettrodo fusibile (MIG e MAG), saldatura con protezione di gas ed elettrodo infusibile (TIG). Questi processi devono essere in ogni caso qualificati secondo la normativa UNI EN ISO 15614-x (WPQR) e i saldatori o gli operatori di saldatura devono essere qualificati rispettivimanente secondo le normative UNI EN ISO 9606-x o UNI EN ISO 14732 (patentino).
CLASSIFICAZIONE SALDATURE STRUTTURE IN ACCIAIO
In un’unione saldata la resistenza è affidata ai cordoni di saldatura; a seconda degli elementi da congiungere si possono avere diverse tipologie di giunti, ad esempio:
giunti di testa;
giunti di testa a T;
giunti a sovrapposizione;
giunti a L;
giunti d’angolo.
Una possibile classificazione dei cordoni di saldatura può essere sviluppata in relazione alla direzione della forza agente sulla saldatura; si hanno quindi:
cordoni di saldatura laterali;
cordoni di saldatura frontali;
cordoni di saldatura obliqui.
L’Eurocodice 3 propone, inoltre, la seguente classificazione delle unioni saldate:
saldature a cordoni d’angolo;
saldature di testa;
saldature entro fori od intagli;
saldature entro scanalature.
Vediamo nel dettaglio ciascuna di esse.
SALDATURE STRUTTURE IN ACCIAIO A CORDONI D’ANGOLO
Possono essere utilizzate per collegare elementi aventi un angolo di cianfrino compreso tra 60° e 120°. Sono permessi anche angoli minori di 60° ma in questo caso la saldatura deve essere qualificata appositamente con una nuova WPQR secondo la UN EN ISO 15614-x pertinente. In caso di angoli ancora più estremi è raccomandata una prova di resistenza secondo quanto previsto dall’EC 0.
Le saldature a cordoni d’angolo possono essere continue oppure a tratti anche se, in questo caso, le estremità degli elementi collegati devono sempre essere saldate. Inoltre le saldature a cordoni d’angolo realizzate a tratti non possono essere utilizzate in ambiente corrosivo.
Per le saldature a cordoni d’angolo discontinue, le distanze tra le estremità di ciascun tratto saldato non devono eccedere il minore tra i seguenti valori:
200 mm;
12 volte lo spessore della parte più sottile se l’elemento collegato è in compressione;
16 volte lo spessore della parte più sottile se l’elemento collegato è in trazione;
¼ della distanza fra gli irrigidimenti qualora la saldatura sia utilizzata per collegare tali irrigidimenti ad una piastra o ad altri elementi soggetti a compressione o taglio.
SALDATURE STRUTTURE IN ACCIAIO DI TESTA
Questa tipologia viene ulteriormente articolata in:
saldature di testa a completa penetrazione; si intende una saldatura di testa per la quale la penetrazione del metallo base è completa e interessa l’intero spessore del giunto;
saldature di testa a penetrazione parziale, ovvero una saldatura di testa nella quale la penetrazione risulta inferiore all’intero spessore del metallo base.
SALDATURE STRUTTURE IN ACCIAIO ENTRO FORI OD INTAGLI
Questo tipo di saldatura non è ammesso per giunti fortemente sollecitati a trazione oppure soggetti a fenomeni di fatica. Rientrano in questo gruppo le saldature realizzate in fori circolari oppure in fori allungati (definiti intagli).
Non possono essere utilizzate per resistere a carichi esterni applicati di trazione; possono invece essere usate per trasmettere l’azione di taglio, prevenire l’instabilità o la separazione di parti sovrapposte oppure per collegare i componenti di elementi composti.
SALDATURE STRUTTURE IN ACCIAIO ENTRO SCANALATURE
Anche questa tipologia di saldatura non può essere impiegata per giunti fortemente sollecitati a trazione oppure soggetti a fenomeni di fatica. Le figure riportate di seguito definiscono la sezione efficace di gola per saldature entro scanalature.
Il testo è tratto dal volume: “Progettare strutture in acciaio” edito da Maggioli Editore, con fogli di calcolo per verifica strutture semplici e pre-dimensionamento strutture complesse.
Ecobonus è la misura che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
La misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale, andandosi a integrare alla vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.
Ecobonus è promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia.
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